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LEGGE 215/92 - IMPRENDITORIA FEMMINILE |
RIFERIMENTO NORMATIVO: Legge 25/2/1992, n. 215, artt.4,5 e 8 Dm
5/12/1996, n. 706 Circolare 26/6/1998, n. 953566
DESTINATARI: a) Piccole imprese con un massimo di 50 dipendenti, un
fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ecu o un totale dello stato patrimoniale non
superiore ai 2 milioni di ecu o che facciano capo per non piu' di un quarto a una o piu'
imprese non rispondenti ai precedenti requisiti. Le imprese devono essere costituite da:
societa' cooperative e di persone costituite da donne in misura non inferiore al 60%; da
societa' di capitali con quote di partecipazione spettanti alle donne in misura non
inferiore ai due terzi e con organi di amministrazione costituiti da donne almeno per i
due terzi;
b) Imprese, consorzi, associazioni, enti e societa' di promozione imprenditoriale anche a
capitale misto, centri di formazione e ordini professionali che promuovano corsi di
formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e assistenza tecnica e manageriale
riservati per non meno del 70% a donne.
TIPO E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE: Agevolazione nazionale: contributi
in conto capitale e finanziamenti agevolati per la promozione di nuova imprenditorialita'
femminile e l'acquisizione di servizi reali, a valere sul <<fondo nazionale per lo
sviluppo dell'imprenditorialita' femminile>>, in misura differenziata a seconda che
l'agevolazione sia superiore o inferiore al livello degli aiuti de minimis di 100 mila ecu
fissato dalla commissione Ce. Sono previsti altresė, in misura indifferenziata per
l'intero territorio nazionale, contributi (fino al 50% delle spese sostenute) per i
soggetti che promuovano corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e
assistenza tecnica e manageriale.
Agevolazioni aree depresse:
a) elevazione dei contributi in conto capitale per interventi agevolativi superiori al
livello degli aiuti de minimis dalla misura ordinaria del 15%;
- al 65,55 e 40% rispettivamente per le aree territoriali A, B e C delle zone obiettivo 1;
- al 20% per le aree art. 92.3.c).
b) elevazione del 10%, nelle aree degli obiettivi 1, 2 e 5b, dei contributi in conto
capitale per agevolazioni pari o inferiori al livello degli aiuti de minimis, previsti
ordinariamente fino al 50% delle spese di avvio dell'attivita' e per la realizzazione di
progetti innovativi, fino al 30% per l'acquisizione di servizi.
c) nelle aree degli obiettivi 1, 2 e 5b, riduzione del tasso di restituzione dei
finanziamenti agevolati (previsti per non piu' di 300 milioni e per una durata di cinque
anni) dal 50 al 40% del tasso di riferimento del settore di appartenenza dell'impresa.
In alternativa ai contributi e' possibile beneficiare di un credito d'imposta equivalente,
ai sensi dell'art.5.
SOGGETTI COMPETENTI E PROCEDURE: Ministero dell'industria e Mediocredito:
La gestione dei contributi in conto capitale e del credito d'imposta e' affidata al Mica.
Le domande, distinte per settori di appartenenza previsti dalla legge (inviate per
conoscenza anche alla regione sede dell'impresa, che puo' esprimere motivato parere entro
30 giorni), sono esaminate in ordine cronologico. A esse viene assegnato un punteggio
sulla base di elementi oggettivi predeterminati dal Mica, su parere del comitato per
l'imprenditoria femminile. Sulla base del punteggio viene definita la graduatoria. La
gestione dei finanziamenti agevolati e' affidata al Mediocredito centrale. Le domande sono
inviate al Mica e, contestualmente, all'istituto di credito interessato.
AREA TERRITORIALE: Aree obiettivo 1
Aree obiettivo 2
Aree obiettivo 5b
Aree art. 92.3.c)