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INCENTIVI AUTOMATICI

RIFERIMENTO NORMATIVO:
Dl 23/6/1995, n.244 (legge 8/8/1995, n. 341), art. 1
Delibera Cipe 8/8/1995
Dm finanze 26/1/1996, n. 90
Legge 7/8/1997, n. 266 (art. 8, comma 1) e delibera Cipe 18/12/1997
Decisioni Ce, su aiuti si stato alle imprese, n. 40/95 del 3/3/1995, n. 267/95 del 28/3/1995, e n. SG(97)D/4949 del 30/6/1997.



DESTINATARI: Imprese operanti nei settori delle attivita' estrattive e manifatturiere, delle telecomunicazioni e delle attivita' dei servizi reali ammesse ai benefici ex lege n. 488/1992 (informatica e connessi servizi di formazione professionale; trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione; consulenza tecnico-economica).



TIPO E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE:  Agevolazione per le aree depresse: concessione di un << credito fiscale>> da utilizzare a compensazione del debito tributario del soggetto beneficiario in sede di pagamento delle imposte (anche su piu' versamenti, entro 5 anni) presso i concessionari della riscossione, limitatamente alle imposte che si riscuotono a mezzo del <<conto fiscale>> (cosidetti incentivi automatici). E' vietato il cumulo con altre agevolazioni. La legge Bersani (legge n. 266/1997, art. 8, commi 2-5) estende gli incentivi automatici alle pmi del territorio nazionale, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti statali alle imprese.
Iniziative ammissibili: investimenti in nuovi macchinari e impianti relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, o all'ampliamento, alla ristrutturazione, alla razionalizzazione, modernizzazione e delocalizzazione di uno stabilimento esistente. Sono inoltre ammissibili le spese sostenute da pmi per servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni stipulati con soggetti specifici.
Le spese agevolabili: sono in ogni caso riferite ad acquisti di beni i cui ordini siano stati ammessi entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione di prenotazione delle risorse. I nuovi investimenti devono essere realizzati entro 30 mesi dalla dichiarazione.
Misura: l'intensita' di aiuto in rapporto al costo agevolabile e' graduata a seconda delle zone dove operano le imprese e della dimensione delle stesse, privilegiando le aree piu' arretrate e le imprese di minore dimensione. Attualmente (delibera Cipe 18/12/1997), gli incentivi sono cosi' graduati:
 

Aree  Piccola Impresa  Media Impresa Grande Impresa
(Esn - Valori %)
Ob. 1 - zone a

65

65

50

Ob. 1 - zone b

55

55

40

Ob. 2-5b - zone 92.3.c)

20

15

10

Ob. 2-5b - altre zone

15

7,5

-

Altre zone 92.3.c)

20

15

10

Abruzzo

30

30

25

Molise:
- dall' 1/1/97 al 31/12/98
- dall'1/1/99

40
30

40
30

30
25

SOGGETTI COMPONENTI E PROCEDURE: Ministero dell'industria: Gli adempimenti tecnici e amministrativi per la prenotazione e liquidazione delle domande, e i controlli sono affidati dal Mica a banche o societa' di servizi, tramite convenzione. Le imprese inoltrano le domande di prenotazione delle risorse al soggetto. Verificata la regolarita' della dichiarazione, il Mica prenota le risorse e ne da' comunicazione all'impresa, che deve realizzare gli investimenti entro 30 mesi e trasmettere, entro 32 mesi, al soggetto convenzionato che effettua le necessarie verifiche, la richiesta di liquidazione dell'importoconcesso. A decorrere dal 30° giorno dalla liquidazione, le imprese possono utilizzare l'incentivo per i pagamenti delle imposte. La definizione delle norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione e' affidata al ministro delle finanze.



AREA TERRITORIALE: Area obiettivo 1
                                          Area obiettivo 2
                                          Area obiettivo 5b
                                          Aree art. 92.3.a)
                                          Aree art. 92.3.c)


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