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INCENTIVI AUTOMATICI |
RIFERIMENTO NORMATIVO:
Dl 23/6/1995, n.244 (legge 8/8/1995, n. 341), art. 1
Delibera Cipe 8/8/1995
Dm finanze 26/1/1996, n. 90
Legge 7/8/1997, n. 266 (art. 8, comma 1) e delibera Cipe 18/12/1997
Decisioni Ce, su aiuti si stato alle imprese, n. 40/95 del 3/3/1995, n. 267/95 del
28/3/1995, e n. SG(97)D/4949 del 30/6/1997.
DESTINATARI: Imprese operanti nei settori delle attivita' estrattive e
manifatturiere, delle telecomunicazioni e delle attivita' dei servizi reali ammesse ai
benefici ex lege n. 488/1992 (informatica e connessi servizi di formazione professionale;
trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione; consulenza
tecnico-economica).
TIPO E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE: Agevolazione per le aree depresse:
concessione di un << credito fiscale>> da utilizzare a compensazione del
debito tributario del soggetto beneficiario in sede di pagamento delle imposte (anche su
piu' versamenti, entro 5 anni) presso i concessionari della riscossione, limitatamente
alle imposte che si riscuotono a mezzo del <<conto fiscale>> (cosidetti
incentivi automatici). E' vietato il cumulo con altre agevolazioni. La legge Bersani
(legge n. 266/1997, art. 8, commi 2-5) estende gli incentivi automatici alle pmi del
territorio nazionale, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia di
aiuti statali alle imprese.
Iniziative ammissibili: investimenti in nuovi macchinari e impianti relativi alla
creazione di un nuovo stabilimento, o all'ampliamento, alla ristrutturazione, alla
razionalizzazione, modernizzazione e delocalizzazione di uno stabilimento esistente. Sono
inoltre ammissibili le spese sostenute da pmi per servizi di consulenza per l'informatica
e le telecomunicazioni stipulati con soggetti specifici.
Le spese agevolabili: sono in ogni caso riferite ad acquisti di beni i cui ordini
siano stati ammessi entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione di
prenotazione delle risorse. I nuovi investimenti devono essere realizzati entro 30 mesi
dalla dichiarazione.
Misura: l'intensita' di aiuto in rapporto al costo agevolabile e' graduata a
seconda delle zone dove operano le imprese e della dimensione delle stesse, privilegiando
le aree piu' arretrate e le imprese di minore dimensione. Attualmente (delibera Cipe
18/12/1997), gli incentivi sono cosi' graduati:
Aree | Piccola Impresa | Media Impresa | Grande Impresa | ||
(Esn - Valori %) | |||||
Ob. 1 - zone a | 65 |
65 |
50 |
||
Ob. 1 - zone b | 55 |
55 |
40 |
||
Ob. 2-5b - zone 92.3.c) | 20 |
15 |
10 |
||
Ob. 2-5b - altre zone | 15 |
7,5 |
- |
||
Altre zone 92.3.c) | 20 |
15 |
10 |
||
Abruzzo | 30 |
30 |
25 |
||
Molise: - dall' 1/1/97 al 31/12/98 - dall'1/1/99 |
40 |
40 |
30 |
SOGGETTI COMPONENTI E PROCEDURE: Ministero dell'industria: Gli
adempimenti tecnici e amministrativi per la prenotazione e liquidazione delle domande, e i
controlli sono affidati dal Mica a banche o societa' di servizi, tramite convenzione. Le
imprese inoltrano le domande di prenotazione delle risorse al soggetto. Verificata la
regolarita' della dichiarazione, il Mica prenota le risorse e ne da' comunicazione
all'impresa, che deve realizzare gli investimenti entro 30 mesi e trasmettere, entro 32
mesi, al soggetto convenzionato che effettua le necessarie verifiche, la richiesta di
liquidazione dell'importoconcesso. A decorrere dal 30° giorno dalla liquidazione, le
imprese possono utilizzare l'incentivo per i pagamenti delle imposte. La definizione delle
norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione e'
affidata al ministro delle finanze.
AREA TERRITORIALE: Area obiettivo 1
Area obiettivo 2
Area obiettivo 5b
Aree art. 92.3.a)
Aree art. 92.3.c)